Legge 180/50 Artt.31-70 Art.32 (Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti obblighi e diritti) Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dello art.16 il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assume i seguenti rischi. a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione; b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità o altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito; c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta. Il Fondo ha facoltà di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta ovvero riscattando la cessione con l'abbuono degli interessi in più percepiti dal cessionario. Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza. Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo ricupera le somme pagate per conto del cedente, con gli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltà di cui all'art.45. Art.35 (Riduzione di stipendi o di salari gravati da cessione) Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi è ricuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui all'art.45. Art.36 (Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non versate) Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data della scadenza, produce interesse a favore dell'ente cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato non corrisponde interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto della prestata garanzia, debba versare allo istituto cessionario. Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire all'amministrazione del Fondo la denuncia del mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della denuncia. Art.37 (Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni) Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto o fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi ammortamenti. In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio o salario. Art.38 (Estinzione anticipata di cessione) Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo. In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia. Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato. Art.39 (Rinnovo di cessione) E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dallo inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso. Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione. Art.40 (Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente) In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contrario. Il fondo per il credito ai dipendenti dello Stato restituisce la quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art.38. Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo. L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che lo istituto mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione. Art.43 (Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza) Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo. Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione. Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art.38. Art.44 (Perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza) Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione. TITOLO III DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO STATO Art.51 (Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti) Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. i e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6. Art.52 (Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro) Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per il periodo di cinque o di dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità. Art.53 (Istituti autorizzati a concedere prestiti) Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art.15. Art.54 (Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie) Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia della assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero dei residuo credito. Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario. Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione. Art.57 (Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello Stato non aventi assegni fissi e continuativi) Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purché la cessione sia fatta da società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva categoria. TITOLO IV DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI NONCHE' LE QUOTE PER SOTTOSCRIZIONE A PRESTITI NAZIONALI Art.58 (Facoltà e limiti delle deleghe) Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art.1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n.1165. La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito. La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento del prezzo dell'alloggio. TITOLO V DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SALARI, PENSIONI Art.67 (Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto) In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario. Art.68 (Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni) Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art.5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art.2. Art.69 (Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni) Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dello art.58 e la ritenuta a norma dell'art.60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate. La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62. Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta. Art.70 (Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione) Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso. Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione. NOTA AL TITOLO V Con l'art.68 del menzionato titolo V è stabilito: 1. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la cessione può essere fatta entro il limite della differenza tra i due quinti dello stipendio o salario, valutati al netto delle ritenute, e la quota colpita da sequestri o pignoramenti e fermo restando il limite previsto dall'art.5 del medesimo Decreto. 2. Nel caso di preesistenza di cessione perfezionata e debitamente notificata, il sequestro o pignoramento può essere ordinato entro il limite della differenza tra la metà dello stipendio o salario, valutati al netto delle ritenute, e la quota ceduta, fermi restando i limiti previsti dall'art.2 del medesimo Decreto. 3. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la delegazione di cui all'art.68 e la ritenuta di cui all'art.60 del medesimo Decreto 180/50 (fino alla metà dello stipendio, salario o pensione per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti agli alloggi popolari od economici specificati negli stessi artt.58 e 60) sono consentite soltanto entro la differenza tra la metà dello stipendio, salario o pensione, valutati al netto di ritenute, e le somme precedentemente vincolate. Tale limitazione non si applica alle ritenute disposte a norma degli artt.61 e 62 del Decreto medesimo (casi di morosità di soci di cooperative edilizie verso la Cassa DD. e PP. e altri casi analoghi verso alcune altre Amministrazioni dello Stato). 4. Nel caso di preesistenza delle delegazioni o ritenute di cui al paragrafo precedente, i sequestri o pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione, valutati al netto di ritenute, e l'importo della delegazione o ritenuta. 5. Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non con l'assenso dell'Amministrazione dalla quale si dipende che ne deve riconoscere la necessità. Per i pensionati l'assenso è dato dall'Amministrazione alla quale fa carico la pensione.
Legge 895/50 Il regolamento di attuazione della Legge 180 TESTO DELLA LEGGE "895": IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE "180". Art.13 (Determinazione delle quote cedibili) Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o i salari debbono essere depurati dalle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per, contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Art.14 (Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario) Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario, l'interessato deve munirsi di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello predisposto dall'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla quale risultino: a) nome, cognome e paternità dell'interessato; b) la qualifica e l'amministrazione dalla quale dipende; c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario ragguagliato a mese con la norma dell'art.12 del testo unico, escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza; d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o sul salario; e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni d'affitto di case popolari o economiche o per altre cause, con l'indicazione dei ereditari. Detta dichiarazione è rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione dell'ordine per il pagamento dello stipendio o del salario e deve essere consegnata al titolare dopo che ne sia stata accertata l'identità ovvero deve essergli trasmessa, se richiesta, direttamente per posta. E' vietato il rilascio della dichiarazione per stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati negli articoli da 6 a 10 del testo unico o che non siano stati sottoposti alla ritenuta per contributo a favore del Fondo, a norma degli articoli 17 e 18 del testo unico medesimo. Art.15 (Certificato di sana costituzione fisica del cedente) L'impiegato o il salariato che voglia contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve provare di aver sana costituzione fisica, mediante certificato rilasciato da un medico provinciale, da un ufficiale sanitario comunale, da un medico militare in attività di servizio o da un medico incaricato dall'Amministrazione da cui dipende. Per i dipendenti dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i certificati di sana costituzione fisica possono essere rilasciati anche da medici delle Ferrovie dello Stato. Per i salariati in servizio presso un ufficio o stabilimento governativo dove esiste un medico incaricato del servizio sanitario, il certificato deve essere rilasciato dal medico stesso. Ove questo manchi o sia impedito, il certificato può essere rilasciato da uno dei medici indicati nei commi precedenti; in tal caso il capo dell'ufficio che trasmette gli atti per il prestito deve fare risultare la mancanza o impedimento del medico incaricato. Il sanitario, dopo avere accertato la indennità personale del richiedente, lo sottopone a visita e non può rifiutarsi di rilasciare il relativo certificato. Egli ha diritto ad un compenso da parte del richiedente nella misura della metà della tariffa stabilita dall'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica (1) per le visite individuali a domicilio da parte del medici provinciali. Il certificato della visita sanitaria deve essere redatto su apposito modello a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Il sanitario che rilascia il certificato deve fare attestare la sua qualità e autenticare la sua firma dal prefetto, dal sindaco, dalla superiore autorità militare, dal capo dell'ispettorato sanitario compartimentale delle Ferrovie dello Stato, dal capo dell'ufficio o stabilimento, a seconda che si tratti di medico provinciale, di ufficiale sanitario comunale, di medico militare, di medico delle Ferrovie dello Stato o di medico incaricato presso un ufficio o stabilimento. Il certificato non può essere consegnato al richiedente, ma deve essere consegnato o spedito, in busta chiusa, al capo dell'ufficio dal quale dipende l'interessato. Il certificato medico cessa di essere valido qualora pervenga, con la relativa domanda, all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dopo 45 giorni dalla data del suo rilascio. Art.17 (Conto del residuo debito per cessione preesistente) L'impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso verso uno degli istituti indicati nell'art.15 del testo unico e intenda contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve chiedere all'istituto cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo. L'istituto cessionario è tenuto a rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta su apposito modulo a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Il cedente, ove riconosca la regolarità del conto, dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. I due esemplari del conto debbono, dall'interessato, essere prodotti all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, insieme al nuovo contratto di mutuo stipulato con uno degli istituti indicati nell'art.15 del testo unico o con la domanda per concessione di prestito sul Fondo. La produzione del conto è obbligatoria anche nel caso in cui il nuovo mutuante sia lo stesso cessionario precedente.Non occorre la presentazione del conto quando la precedente cessione sia stata consentita a favore del Fondo o sia stata da questo riscattata. Art.18 (Domande di prestito ad istituti autorizzati) Chi intenda contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con uno degli istituti indicati nell'art.15 del testo unico deve fame domanda in quattro esemplari all'istituto mutuante, su apposito modello predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Dalla domanda devono risultare: a) il nome, il cognome, la paternità, lo stato civile e la qualifica del richiedente; b) l'amministrazione dalla quale dipende; c) il numero delle quote mensili dello stipendio o del salario delle quali intenda fare cessione, l'importo costante di ciascuna quota espressa in unità di lire e l'ammontare complessivo delle quote stesse che costituisce lo importo lordo del prestito. La domanda deve essere presentata al capo dell'ufficio dal quale l'interessato dipende. Art.19 (Attestazione del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di prestito) Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo dell'ufficio dal quale il richiedente dipende attesta sotto la propria responsabilità: a) l'esattezza delle generalità; b) la data di nascita; c) la data di prima nomina all'impiego; d) il periodo di servizio utile, alla data della domanda, per il trattamento di quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti ove tale periodo non concordi con la data di prima nomina e fornendo l'indicazione dell'eventuale decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti che abbia stabilito il riscatto dei servizi straordinari anteriori; e) che il richiedente non è soggetto agli obblighi di leva; f) che è attualmente in servizio attivo ed è in possesso dei requisiti richiesti nell'art.6 del testo unico; g) che non sono in corso, né previsti, provvedimenti che possano avere per effetto la cessazione o la diminuzione anche temporanea dello stipendio o del salario; h) la forma del trattamento di quiescenza. I quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte le attestazioni sopraindicate, insieme con un esemplare della dichiarazione relativa allo stipendio, o al salario indicato nel precedente art.14, sono, dall'ufficio dal quale dipende il richiedente, spediti direttamente all'istituto cui la domanda è diretta. Art.20 (Forma ed elementi dei contratti con istituti autorizzati) L'istituto mutuante, ricevuti gli atti indicati nel precedente articolo, esprime il proprio consenso sui quattro esemplari della domanda precisando; a) l'ammontare lordo del prestito; b) il numero e relativo importo delle quote mensili di stipendio o di salario da cedersi, per l'estinzione del prestito, che devono essere di eguale misura: c) il saggio annuo dell'interesse; d) l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata della cessione, liquidati a scalare per mese e da trattenersi anticipatamente sull'importo del prestito. Dichiara, altresì, che dalla somma mutuata dovranno essere anche detratti l'importo dei diritti del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, l'ammontare del residuo debiti per precedente cessione ed ogni altro eventuale debito indicato dal Fondo, le spese di amministrazione e la tassa di registro. Il consenso da parte dell'istituto mutuante è dato con firma del rappresentante legale e timbro dell'istituto stesso, che restituisce gli atti all'ufficio dal quale li ha ricevuti. Il consenso da parte del mutuatario è dato con sua firma, escluso qualsiasi mandatario o intermediario. Art.22 (Accertamento della regolarità del contratto e concessione di garanzia) L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuto il contratto di prestito, lo esamina per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, nonché la liquidazione degli interessi e delle spese accessorie. Accertata la regolarità degli atti, concede la garanzia a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e contemporaneamente liquida a favore del Fondo stesso l'importo delle spese di amministrazione e quello del premio compensativo del rischio ai sensi dell'art.27 del testo unico. La dichiarazione di garanzia, apposta sui quattro esemplari del contratto, contiene l'espresso richiamo alle disposizioni del testo unico e la indicazione dettagliata delle somme che l'istituto mutuante deve trattenere sull'importo del mutuo e Versare al Fondo o ad altro istituto creditore per eventuale precedente cessione. La concessione della garanzia viene annotata in apposito registro insieme con l'indicazione analitica delle somme spettanti al Fondo, ai fini della vigilanza sulla loro riscossione nei termini stabiliti dall'art.41 del testo unico. Art.23 (Provvedimenti dopo la concessione della garanzia) L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, concessa la garanzia, provvede come appresso: a) trasmette in piego raccomandato all'istituto mutuante due originali del contratto dei quali uno per l'Ufficio del registro e, ove si abbia residuo debito per precedente cessione da estinguere, un esemplare della relativa situazione accettata dal debitore; b) trasmette in piego raccomandato all'ufficio che dispone il pagamento dello stipendio o del salario un altro originale del contratto ed un esemplare dello stato dello stipendio o del salario mensile di cui all'articolo 14, con invito a provvedere alla esecuzione del contratto medesimo facendo espressa indicazione dell'importo e della data di decorrenza della trattenuta da eseguirsi sullo stipendio o sul salario nonché della data di cessazione della ritenuta per eventuale cessione precedente; c) informa il mutuatario della concessa garanzia, della liquidazione delle somme che debbono essere prelevate dall'importo del mutuo e delle disposizioni impartite circa le ritenute da eseguirsi sullo stipendio o sul salario; d) dà avviso diretto delle ritenute medesime all'ufficio che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove sia esso distinto dall'ufficio ordinatore; e) dà notizia, altresì, del contratto all'ufficio del registro della circoscrizione nella quale ha sede l'istituto mutuante; f) trattiene nei propri atti il quarto originale del contratto con tutti i documenti che lo corredano. I pieghi raccomandati di cui alle lettere a) e b) non possono contenere che un solo contratto con i relativi allegati. Art.24 (Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante) Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell'istituto mutuante, entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nella lettera a) dell'articolo precedente. Art.27 (Istruttoria della domanda di prestito diretto) L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato accerta la regolarità dei documenti prodotti, la esistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti per la cessione di quote di stipendio o di salario e sottopone, quindi, la domanda stessa alle determinazioni del Comitato amministrativo. Art.30 (Liquidazione ed ammortamento del prestito) L'ammortamento del prestito concesso ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello della somministrazione e, agli effetti del calcolo degli interessi, l'ammortamento si considera iniziato dal primo giorno del terzo mese. Sono liquidati distintamente: a) l'importo lordo del prestito; b) l'importo degli interessi calcolati per l'intero periodo di ammortamento del prestito, col metodo a scalare, al saggio del 4,50%; c) le spese di amministrazione nella misura di lire 0,50% sull'importo lordo del prestito; d) il premio compensativo dei rischi pari al 2% dell'importo lordo del prestito ove sia estinguibile fino a 5 anni, o del 4% ove il prestito sia estinguibile oltre il quinquennio; e) l'interesse al saggio del 4,50% per l'anticipato pagamento relativamente al periodo che intercorre fra la data di emissione del mandato e quella d'inizio dell'ammortamento del prestito; f) il residuo debito netto per eventuale precedente cessione, liquidato alla data di inizio dell'ammortamento del nuovo prestito; g) l'importo di ogni altro eventuale credito dei Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Per la misura delle percentuali di cui alle lettere b), c), d), e) è fatta salva ogni eventuale modificazione prevista dagli articoli 26 e 27 del testo unico. Gli elementi di ogni liquidazione sono annotati distintamente in apposito registro. Art.31 (Somministrazione del prestito - Estinzione della precedente cessione) L'importo delle somme indicate nel secondo comma dell'articolo precedente alle lettere da b) a g) è detratto dall'ammontare lordo del prestito e la somministrazione del residuo importo netto si effettua con l'emissione di un ordinativo di pagamento. Qualora il residuo debito netto per precedente cessione sia dovuto ad uno degli istituti indicati nell'articolo 15 del testo unico, tale debito si estingue mediante la contemporanea emissione di un altro ordinativo a favore dello istituto creditore. Art.32 (Comunicazione agli uffici al fine della trattenuta delle quote cedute) La concessione del prestito sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato deve essere comunicata all'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente. La comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata e deve contenere: a) la indicazione dettagliata di tutti gli elementi indicati nell'art.30; b) l'importo netto del prestito concesso e gli estremi dell'ordinativo di pagamento; c) il numero e l'importo delle quote da trattenersi sullo stipendio o sul salario mensile per l'ammortamento del prestito e la relativa decorrenza; d) la data in cui deve considerarsi cessata la trattenuta per l'eventuale precedente cessione in corso. Analoga comunicazione deve essere fatta al cedente ed all'ufficio che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove questo sia distinto dall'ufficio ordinatore. Art.36 (Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta) La comunicazione prevista negli articoli 23 e 32 costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute. Le quote di stipendio o di salario cedute e non trattenute alle rispettive scadenze sono recuperabili a cura della suddetta Amministrazione a norma dell'art.3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 734, distintamente dalle quote cedute che si maturano di mese in mese. Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di altro ufficio della stessa o diversa Amministrazione statale, ovvero alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate nell'art.1 del testo unico, l'ufficio che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, al nuovo ufficio del cedente, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonché il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario. Della comunicazione medesima deve essere data immediata notizia all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e, nel caso di contratto con uno degli istituti di cui all'art.15 del testo unico, anche al cessionario. Art.38 (Trattamento di quiescenza con forma assicurativa Cautele speciali) Quando il trattamento di quiescenza consiste in tutto o in parte in una forma assicurativa, l'impiegato o il salariato beneficiario delle relative polizze, per contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o del salario, deve impegnarsi di non chiedere all'Istituto assicuratore operazioni di prestito o riscatto e non costituire vincoli sulle polizze in qualsiasi altro modo fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo che intende stipulare verso cessione di quote dello stipendio o del salario. L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione di tale impegno all'istituto assicuratore a mezzo di lettera raccomandata. Ove le dette polizze siano già gravate da vincoli, l'impiegato o il salariato beneficiario può contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o del salario a condizione che con il ricavato di questa operazione siano prima estinti detti vincoli, fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo. Art.39 (Volontaria estinzione anticipata del prestito) Anche prima che siano trascorsi i termini stabiliti nell'art.38 del testo unico, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e gli istituti cessionari indicati nell'art.15 del testo unico medesimo possono consentire l'estinzione anticipata dei prestiti rispettivamente concessi, salvo lo sconto degli interessi e salvo l'abbuono del premio compensativo dei rischi, a norma del detto art.38 del testo unico. Art.40 (Estinzione anticipata obbligatoria per nuova cessione) Nel caso di estinzione anticipata di una cessione in corso per effetto di una nuova cessione, la restituzione della quota del premio compensativo del rischio da parte del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, prevista nel secondo comma dell'art.40 del testo unico, si effettua mediante compensazione col premio dovuto sulla nuova operazione. Art.41 (Quote ridotte da trattenersi in caso di riduzione di emolumenti) Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario, le quote ridotte da trattenersi al cedente ai sensi dell'art.35 del testo unico si determinano trascurando le frazioni di lire. Art.42 (Obblighi nei casi di riduzione, sospensione o cessazione degli emolumenti) Per gli effetti degli articoli 32, 43, 44 e 45 del testo unico l'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente deve dare immediata notizia all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione dello stipendio o del salario indicando, in quest'ultimo caso, se si faccia luogo a trattamento di quiescenza. Indipendentemente dall'obbligo di cui sopra, nel caso previsto nel secondo comma dell'art.35 del testo unico, l'ufficio deve disporre la diminuzione della ritenuta sullo stipendio o sul salario ridotto. Ove il cedente cessi dal servizio con diritto ad assegno continuativo di quiescenza, l'ufficio da cui il cedente pendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di terzo debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della pensione, ovvero all'istituto di previdenza o di assicurazione, le notizie e i dati necessari perché si possa disporre per la esecuzione, fin dall'inizio, delle ulteriori ritenute sull'assegno continuativo di quiescenza. Nel caso di cui al terzo comma dell'art.43 del testo unico l'amministrazione dalla quale dipendeva il cedente ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato indichi la somma da trattenersi sull'indennità o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione. Art.43 (Caso di indennità una volta tanto spettante al cedente) Nel caso di cui all'art.44 del testo unico, prima di pagare al cedente la somma spettantegli una volta tanto all'atto della cessazione dal servizio, si devono attendere le determinazioni dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Art.44 (Facoltà del Fondo di esercitare diritti del cedente) Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di compiere in sostituzione dell'impiegato o del salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed altre indennità ove non sia prevista una procedura di ufficio. Art.45 (Sconto di interessi ed abbuono del premio rischi) Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art.43 del testo unico, lo sconto degli interessi e del premio compensativo del rischio si calcola all'atto del pagamento della somma spettante al cessionario, considerando il pagamento stesso come effettuato alla fine del mese in cui ha luogo. La stessa norma si applica nel caso dell'art.44 del testo unico, quando con la ritenuta ivi prevista si effettui la estinzione anticipata del mutuo. Art.57 (Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario) Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni indicate nell'art.1 del testo unico e non contemplati nel titolo II del testo medesimo, che intendono contrarre un prestito verso cessione di quote dello stipendio o del salario devono presentare all'ente mutuante una dichiarazione circa lo stipendio o il salario che percepiscono, nella quale siano indicati gli elementi prescritti nell'art.14 del presente regolamento.Detta dichiarazione è rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende. Art.58 (Conto del residuo debito per cessione preesistente) Gli impiegati e i salariati di cui all'articolo precedente che hanno una cessione in corso e intendono contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con un istituto diverso devono chiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito, che dovrà essere estinto con la nuova cessione. Il precedente cessionario è tenuto a rilasciare il conto entro dieci giorni dalla richiesta. Il cedente, se trova il conto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. Se l'impiegato o il salariato ha in corso una cessione di quote dello stipendio o del salario, l'amministrazione dalla quale dipende non può riconoscere e dare corso ad una cessione nuova se non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione del debito per la cessione precedente. Art.59 (Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta) La notificazione della cessione costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute. Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate dall'art.1 del testo unico, quella che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, all'altra Amministrazione, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonché il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario. Art.60 (Calcolo delle quote cedute - Casi di riduzione degli emolumenti) Le quote mensili dello stipendio o del salario di cui si vuol fare la cessione devono essere indicate per importo costante ed in unità di lire. Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario gravato di cessione che obblighi a ridurre le quote mensili da trattenere per detta cessione, tali quote si determinano trascurando le frazioni di lire. Art.61 (Obblighi nei casi di riduzione, sospensione, o cessazione degli emolumenti) Per gli effetti dell'art.43 del testo unico richiamato nell'art.55 del testo medesimo, l'amministrazione che provvede al pagamento dello stipendio o del salario gravato di cessione deve dare immediata notizia all'istituto cessionario ovvero all'istituto assicuratore od al fideiussore che si sia surrogato al cessionario, di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del versamento della quota ceduta, indicando in quest'ultimo caso se si faccia luogo a trattamento di quiescenza. Nel caso di cui al terzo comma dell'art.43 del testo unico, l'amministrazione dalla quale dipendeva il cedente, ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'istituto cessionario, ovvero l'istituto assicuratore o il fideiussore che si sia surrogato al cessionario, indichi la somma da trattenersi sull'indennità o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione.
Circolari Ministeriali MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato Generale per il Credito ai dipendenti dello Stato - Risoluzione 21 settembre 1948 - Prot. n. 52407 - Pos. R.59. OGGETTO: Procedimento da usare nel caso di rinnovo di cessione, da parte degli impiegati e salariati contemplati dal Titolo III dei Testo Unico 5-6-1941, n. 874, mentre è in corso di ammortamento un precedente mutuo. Questo Ispettorato Generale ha esaminato attentamente la questione prospettata da codesta Cassa di Risparmio con il quesito del 26 agosto u.s., in merito all'interpretazione che alcuni Enti pubblici darebbero all'ultimo comma dell'articolo 59 dei R.D. 3 aprile 1942, n. 708, allorché si tratta di costituire la prova dell'estinzione di una cessione in occasione della stipulazione di un nuovo contratto di mutuo. Intendere, secondo tali Enti, come prova dell'avvenuta estinzione del debito per precedente cessione la materiale presentazione dell'atto di revoca e quietanza, sembra eccessivo ed arbitrario. Questo procedimento, oltre a rappresentare una funzione inutile, costituisce una perdita di tempo ed una vessazione di spese a carico del cedente e sarebbe, pertanto, da evitare. Esso, in ogni caso, non trova giustificazione nelle disposizioni di legge. Per prova dell'avvenuta estinzione della precedente cessione si ritiene debba intendersi la certezza di tale estinzione, così che l'amministrazione cui viene notificato un nuovo contratto di mutuo possa ritenersi sciolta dagli obblighi che le incombevano per effetto della precedente cessione e dare corso alla nuova. Nei casi prospettati da codesta Cassa di Risparmio si ritiene che l'amministrazione, cui viene notificato un contratto di mutuo stipulato da un impiegato o salariato di cui al Titolo III del T.U. citato, possa acquisire la certezza dell'avvenuta estinzione della precedente cessione quando al contratto di mutuo sia allegato un esemplare del Mod.220 completato con la dichiarazione di accettazione del cedente e integrato da un'esplicita dichiarazione e assicurazione del nuovo cessionario di avere detratto dall'ammontare lordo del prestito la somma occorrente all'estinzione della cessione in corso, precisando la decorrenza dell'estinzione stessa (nel caso in cui la cessione sia rinnovata con lo stesso Istituto) o di aver pagato al precedente cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo, precisando anche qui la decorrenza dell'estinzione della precedente cessione (nel caso in cui la cessione sia rinnovata con altro Istituto). Per pervenire a tali conclusioni questo Ispettorato Generale ha tenuto presenti le vigenti disposizioni di legge. L'art.59 del R.D. 3 aprile 1942, n. 708, infatti, che prevede il caso di rinnovazione di cessione con Istituto diverso da quello della cessione precedente tuttora in corso di ammortamento, fa soltanto obbligo al cedente di richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito, e, se questo è riconosciuto regolare, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito. E, nel caso prospettato, per quanto riguarda gli obblighi dell'Istituto mutuante, l'art.41, terzo comma, del T.U. 5 giugno 1941, n. 874 dispone: < L'Istituto mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo>. Per il caso, poi, che la nuova cessione sia stipulata con lo stesso Istituto che ha consentito la cessione precedente non ancora estinta, ricorre l'art.40 dello stesso T.U., che, al secondo comma, subordina la stipulazione alla . L'art. 56, primo comma, del T.U. sostituito dall'art.1 n.13 del D.L.L. 6 febbraio 1946, n. 103, stabilisce, infine, che per le operazioni di prestiti verso cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel Titolo III, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute anche nello art.40 e nel primo e terzo comma dell'art.41 sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio. MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato Generale per il Credito ai dipendenti dello Stato - Risoluzione 16 novembre 1948 - Prot. n. 57201 - Pos. R.59. OGGETTO: Procedimento da usare nel caso di rinnovo di cessione, da parte degli impiegati e salariati e contemplati dal Titolo III del T.U. 5-6-1941 n. 874, mentre è in corso di ammortamento un precedente mutuo. La Società per Azioni......... ha sollevato alcune osservazioni circa la procedura consigliata da questo Ispettorato Generale, con la nota n. 52407 del 21 settembre u.s., per la prova dell'avvenuta estinzione del debito per precedente cessione, che, ai sensi dell'art.59 del Regolamento approvato con R.D. 3 aprile 1942, n. 708, dev'essere fornita all'Amministrazione cui viene notificato un nuovo contratto di mutuo. Pertanto, quanto consigliato dallo scrivente nella nota predetta va modificato nel senso che quando, l'operazione sia; rinnovata dallo stesso Istituto, questo, nel notificare il nuovo contratto, comunichi all'Amministrazione, dalla quale dipende il cedente, di avere, nel computare il netto ricavo dell'operazione, detratto l'importo del residuo, credito per precedente cessione, la quale, all'atto del pagamento, sarà, di conseguenza, estinta. Quando invece la cessione sia stata rinnovata, con altro Istituto, il precedente cessionario dovrebbe comunicare all'Amministrazione, e per conoscenza al nuovo mutuante, su moduli da questo rimessigli unicamente all'assegno, di aver ricevuto da detto nuovo mutuante l'ammontare del residuo debito per precedente cessione e di essere stato quindi soddisfatto di ogni suo credito verso il cedente. MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato Generale per il Credito al dipendenti dello Stato - Risoluzione 4 maggio 1949 Prot. n. 37914 - Pos. R.59. OGGETTO: Procedimento da usare nel caso di rinnovo di cessione da parte degli impiegati e salariati nel Titolo III dei T.U. 5-6-1941, n. 874, mentre è in corso di ammortamento un precedente mutuo. L'Istituto di Credito, cui la presente è, inviata per conoscenza, ha fatto presente come codesto Comune, allorché riceve la notifica di un nuovo atto di cessione consentita da un proprio dipendente che abbia già in corso di ammortamento un mutuo sullo stipendio o sul salario non voglia riconoscere altro documento idoneo a fornire la prova richiesta dall'art.59 del Regolamento, approvato dal R.D. 3 aprile 1942, n. 708, se non la quietanza liberatoria relativa alla avvenuta anticipata estinzione del precedente mutuo. Si ritiene far. rilevare che il detto art.59, non richiedendo espressamente tale atto di quietanza, ammette che la prova dell'anticipata estinzione della precedente cessione, della quale vuole evitare il cumulo alla nuova, possa essere fornita anche da altro documento idoneo a sollevare l'amministrazione dagli obblighi che le incombono quale debitrice ceduta verso il precedente cessionario. Questo Ispettorato Generale, considerato anche quanto disposto dagli art.56,e 43, terzo comma, del T.U. 5-6-1941, n. 874, ravvisa tale idoneità in una comunicazione che potrà essere rimessa direttamente all'Amministrazione terza ceduta dal precedente Istituto mutuante, il quale, se è lo stesso nuovo cessionario, assicurerà che il precedente mutuo è stato estinto mediante la prescritta ritenuta dal netto ricavo della nuova operazione; se è diverso dal nuovo cessionario, assicurerà, invece, di aver ricevuto da questo l'importo del proprio residuo credito per il mutuo ormai estinto. L'Amministrazione alla quale viene notificato un nuovo atto di cessione compiuto da un proprio dipendente che abbia in corso un mutuo sul proprio stipendio o salario, nel rilasciare il proprio benestare, necessario perché l'Istituto cessionario possa addivenire alla liquidazione dell'operazione, condizionerà il riconoscimento e l'esecuzione dell'atto stesso al ricevimento di tale comunicazione. Con la detta procedura potranno così essere evitate le quietanze liberatorie che, essendo ritenute le sole idonee dalla prassi finora adottata, o costringevano i dipendenti a contrarre dei debiti per provvedere alla effettiva anticipata estinzione della cessione in corso, oppure portavano i precedenti Istituti cessionari a rilasciare delle quietanze che, per avere gli effetti liberatori condizionati all'accensione di un nuovo mutuo sullo stipendio, erano nulle in quanto palesemente non corrispondenti ad un reale stato di fatto. MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato - Serv. Rag. - Risoluzione 14 dicembre 1953 - Prot. n. 934/R - Pos. R. 58. OGGETTO: Procedimento da seguire nel caso di rinnovo di cessione da parte degli impiegati e salariati contemplati nel Titolo III del T.U. 5-1-1950, n. 180 mentre è in corso di ammortamento un precedente mutuo. Codesto Istituto Finanziario, con la nota cui si risponde, rende noto che alcune amministrazioni, e particolarmente l'A.T.A.C. e la S.T.E.F.E.R., cui la presente è diretta per conoscenza, ritengono non poter consentire il rilascio del benestare ad un'operazione di prestito contratto da un proprio dipendente verso cessione di quinto dello stipendio o del salario, se a prova dell'estinzione del precedente prestito, in corso di ammortamento, non sia prodotto l'atto di revoca e di quietanza del debito per cessione in corso. La questione prospettata da codesto Istituto è già stata esaminata da questo Ispettorato Generale, che, al riguardo, ha fatto conoscere il proprio parere alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde che l'aveva richiesto, nonché alla Associazione Nazionale fra le Casse di Risparmio Italiane. A codesto stesso Istituto, in precedenza, è stato reso noto il procedimento da seguire per risolvere il problema controverso. Per intendere, il, significato e la portata delle disposizioni contenute nell'ultima comma dell'art.58 del Regolamento 28.7.1950, n. 895, occorre collegare tale disposizione con l'art.39 del T.U. 5.1.1950, n. 180. Qui il relatore, dopo di aver indicato il periodo di tempo che deve trascorrere perché l'impiegato possa chiedere un nuovo prestito, avendone già contratto un altro che ancora non ha estinto per intero, subordina il rinnovo alla condizione che . Tale norma, prevista per i dipendenti statali, è applicabile, ai sensi dell'art.55 del predetto T.U., a tutti i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, contemplati nell'art.1 dello stesso T.U. L'art.58 del Regolamento non autorizza, in modo alcuno, ad identificare la prova dell'estinzione della precedente cessione nell'esibizione dell'atto di revoca e quietanza, documento che è previsto dall'art.47 del T.U. solo per il caso di estinzione volontaria, mentre qui s'è nel campo dell'estinzione coatta; anzi deve dirsi che esclude una tale interpretazione, se detto articolo si mette in relazione con le altre norme, del Regolamento e del T.U. che concordemente sanciscono l'obbligo di estinguere la cessione in corso contemporaneamente alla somministrazione all'interessato del netto ricavo della, nuova operazione. Premesso quanto sopra, quest'Ispettorato Generale ravvisa come documento idoneo a fornire la prova richiesta dall'art.58 del Regolamento, una comunicazione che potrà essere rimessa direttamente alla Amministrazione terza debitrice dal precedente Istituto mutuante, il quale, se è lo stesso nuovo cessionario, assicurerà che il precedente mutuo, è stato, estinto mediante la prescritta ritenuta dal netto ricavo della, nuova operazione; se è diverso dal nuovo cessionario assicurerà di aver ricevuto da questi l'importo del proprio residuo credito per il mutuo ormai estinto. L'Amministrazione alla quale viene notificato un nuovo atto di cessione compiuto da un proprio dipendente che abbia in corso di ammortamento un mutuo sul proprio stipendio o, salario, nel rilasciare il proprio benestare, necessario perché il nuovo istituto cessionario possa addivenire alla liquidazione dell'operazione, condizionerà il riconoscimento e l'esecuzione dell'atto stesso al ricevimento di quella comunicazione che fornirà la prova dell'estinzione della cessione precedente. Con questo procedimento, nel più integro rispetto della legge, viene evitato l'inconveniente delle quietanze liberatorie che costringono i cedenti a contrarre debiti, ad esose condizioni, per provvedere all'effettiva anticipata estinzione delle cessioni in corso, oppure inducono gli Istituti delle precedenti cessioni a rilasciare delle quietanze che, per avere gli effetti liberatori condizionati all'accensione di un nuovo mutuo sullo stipendio o sul salario, sono nulle in quanto palesemente non corrispondenti ad un reale stato di fatto.